Fascicolo Sanitario Elettronico: diritto all’opposizione e Italiani all’Estero

Una lacuna normativa esclude i cittadini italiani all’estero dal diritto di opporsi al caricamento dei propri dati personali nel FSE

Panoramica
7 Ott 2024  |  Privacy & GDPR

Introduzione

L’introduzione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) ha rappresentato un passo importante verso la digitalizzazione dei dati sanitari nel nostro Paese. 

Tuttavia, l’implementazione automatica del caricamento dei dati personali ha sollevato importanti questioni circa la tutela del diritto alla riservatezza degli iscritti al sistema sanitario nazionale e non.

Questo articolo tratta di una importante lacuna normativa individuata dallo Studio, che impedisce ai cittadini italiani residenti all’estero di esercitare il diritto di opporsi al trattamento e caricamento dei propri dati personali nel fascicolo sanitario elettronico.

Sommario

  1. Il Fascicolo Sanitario Elettronico e l’opposizione al pregresso
  2. La questione dei cittadini italiani residenti all’estero
  3. Conseguenze sulla privacy e lesione di altri diritti costituzionali
  4. Azioni intraprese dallo Studio e risposte dell’Autorità Garante
  5. Conclusioni

1. Il Fascicolo Sanitario Elettronico e l’opposizione al pregresso

L’articolo 11 del decreto legge n. 34/2020 prevedeva che, a decorrere dalla data di pubblicazione del medesimo decreto (19 maggio 2020), il caricamento dei dati sul FSE sarebbe avvenuto in maniera automatica, con conseguente eliminazione del preventivo “consenso all’alimentazione” previsto dalla normativa preesistente.

Pertanto, allo scopo di non lasciare i cittadini sguarniti di tutela per la protezione dei propri dati, veniva istituito il diritto di opporsi all’alimentazione del FSE tramite il servizio on line “FSE – Opposizione al pregresso”, mediante il portale “Sistema Tessera Sanitaria” all’indirizzo web www.sistemats.it

Il servizio on line “FSE – Opposizione al pregresso” è rimasto disponibile fino al 30 giugno 2024.  

La guida redatta dal Ministero della Salute, reperibile a questo indirizzo, precisava che avrebbero potuto opporsi al trattamento pregresso i cittadini con assistenza sanitaria o gli stranieri temporaneamente presenti in Italia.

Nessuna indicazione, tuttavia, veniva fornita con riferimento ai cittadini italiani residenti all’estero e quindi momentaneamente fuori dal sistema sanitario nazionale, i cui dati sarebbero stati comunque trattati e caricati sul fascicolo sanitario elettronico.

2. La questione dei cittadini italiani residenti all’estero

La problematica sopra descritta, che si manifesta come una evidente lacuna normativa, frutto probabilmente di una svista del legislatore, ha effettivamente determinato una grave compromissione del diritto dei cittadini italiani residenti all’estero, ad esercitare la facoltà di opporsi al trattamento e dunque al caricamento dei propri dati personali nel fascicolo sanitario elettronico.

Risulta infatti che i cittadini italiani residenti all’estero che hanno tentato di esercitare il diritto all’opposizione mediante il portale “Sistema Tessera Sanitaria”, hanno ricevuto un simile messaggio di errore: “non è assistito dal Sistema Sanitario Nazionale e quindi non può accedere al servizio di opposizione”.

Ad oggi il sistema informatico ha già iniziato a caricare i dati dei cittadini italiani residenti all’estero, anche di coloro che avrebbero voluto opporsi a tale trattamento e ai quali è stata inspiegabilmente negata tale facoltà.

3. Conseguenze sulla privacy e lesione di altri diritti costituzionali

La mancanza di una regolamentazione specifica per i cittadini italiani residenti all’estero ha generato un grave lesione dei diritti di questi ultimi. 

In particolare, si registra, a parere dello scrivente, lesione di norme anche di rango costituzionale, come la evidente compromissione del diritto alla riservatezza, sancito dall’art. 15 della Costituzione, e del diritto all’uguaglianza formale e sostanziale, di cui all’art. 3 della nostra carta dei diritti fondamentali, ai danni di quei cittadini che – subendo una concreta ed inspiegabile discriminazione – non hanno potuto esercitare il proprio diritto ad opporsi al caricamento dei propri dati personali sul FSE.

Non si può infatti ritenere che la eventuale (ancorché talvolta solo temporanea) fuoriuscita dal sistema sanitario nazionale, possa implicare e giustificare la perdita del diritto alla protezione dei propri dati personali, ai danni dei cittadini italiani residenti all’estero.

4. Azioni intraprese dallo Studio e risposte dell’Autorità Garante

Lo Studio legale ha presentato una formale segnalazione all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, chiedendo l’adozione di provvedimenti idonei a colmare il grave vuoto normativo sopra descritto.

L’autorità Garante ha prontamente riscontrato la suddetta segnalazione, comunicando di aver recentemente reso parere favorevole in ordino ad uno schema di decreto che disporrà la riapertura dei termini per l’esercizio della facoltà di opposizione a favore di diverse categorie di soggetti, prevedendo in particolare:

  • una riapertura dei termini di opposizione per tutti gli assistiti, al fine di consentire a coloro che non abbiano potuto esercitare il diritto all’opposizione, anche per impedimenti di natura tecnica dipesi dai sistemi regionali e da quello centrale, di esercitare tale facoltà per un ulteriore periodo di trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto decreto;
  • l’estensione della facoltà di opposizione anche alle persone con codice fiscale o con codice STP (straniero temporaneamente presente in Italia) che non siano più assistiti dal servizio sanitario nazionale (SSN);
  • la previsione dell’esercizio del diritto di opposizione sine die per i soggetti non più assistiti dal SSN, ma che lo siano stati in passato, entro 30 giorni dalla riattivazione dell’assistenza al SSN, e per tutti gli assistiti che nel tempo diventeranno maggiorenni, entro 30 giorni dal compimento della maggiore età;
  • uno specifico onere alle Asl di dare informazione circa del diritto di opposizione al soggetto che riattiva l’assistenza sanitaria specificando i termini e le modalità per l’esercizio di tale diritto.

5. Conclusioni

Il caso del Fascicolo Sanitario Elettronico affrontato in questo articolo ha messo in risalto una chiara criticità dell’attuale sistema di gestione dei dati personali in ambito sanitario, ricordandoci quanto sia importante garantire la piena tutela del diritto alla riservatezza per tutti i cittadini che siano assistiti – o che siano stati assistiti in passato – dal sistema sanitario nazionale.

L’attuale normativa, escludendo i cittadini italiani residenti all’estero dalla possibilità di opporsi al trattamento dei propri dati, ha generato una discriminazione inaccettabile, che mina principi costituzionali essenziali.

Un intervento normativo appare dunque non solo opportuno, ma assolutamente necessario.

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali sembra aver accolto con favore le segnalazioni pervenute. Sarà nostra cura aggiornavi sugli sviluppi della vicenda.

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